Una copertura contro i rischi per chi usa il gas
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas.
L’assicurazione è disciplinata dall’Autorità, che ne ha affidato la gestione, in qualità di contraente per conto dei clienti finali assicurati, al Comitato italiano gas (CIG).
Chi ne beneficia
L’assicurazione è stipulata dal CIG per conto dei clienti finali; la copertura assicurativa opera quindi automaticamente, senza che il cliente finale debba firmare un apposito contratto, per:
le utenze domestiche e i condomini con uso domestico;
le utenze per attività di servizio pubblico e per usi diversi dotate di misuratori di classe non superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta).
Sono escluse le utenze di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione.
Quali rischi copre
L’assicurazione vale per gli infortuni, per i danni materiali a beni immobili e/o cose e per le conseguenze della responsabilità civile, derivanti da sinistri che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas a valle del punto di riconsegna della rete di distribuzione o di trasporto (in genere il contatore gas), da qualsiasi evento occasionate, inclusi suicidio, tentato suicidio o fatto doloso.
Quanto costa
I costi dell’assicurazione sono coperti mediante uno specifico corrispettivo, che viene applicato in bolletta una volta l’anno. A partire dal 2019, questo corrispettivo è stato ridotto a 45 centesimi di euro/anno.
Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti nel mercato del gas possono scegliere il proprio fornitore e venditore, cioè la società che ha il compito di gestire la fornitura.
Per coloro che non hanno esercitato la facoltà di scegliere il proprio fornitore esiste il Servizio di Tutela, che garantisce l’erogazione di gas a prezzi definiti dall’Autorità ai clienti domestici.
Le condizioni economiche standard sono definite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ex AEEGSI) in base all’andamento dei costi del servizio e delle materie prime.
Se il cliente domestico non ha scelto il proprio fornitore, continua ad essere servito dal suo tradizionale fornitore, pagando il gas in base alle condizioni economiche standard definite l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
Questo regime economico di erogazione della fornitura è chiamato “servizio di tutela”, e l’esercente della vendita è tenuto a garantire alle tipologie di clienti indicate nella delibera dell’AEEGSI 64/ 09 e s.m.i.
Il Servizio di Tutela è destinato a:
- famiglie che non hanno scelto il proprio fornitore.
L’esercente della vendita è tenuto a offrire il Servizio di Tutela alle tipologie di clienti indicate nella delibera dell’AEEGSI 64/ 09 e s.m.i.
Il bonus sociale per l’utenza elettrica e il gas è uno sconto in bolletta, introdotto dal Governo ed attuato dall’Autorità in collaborazione con i comuni italiani. Lo scopo è quello di fornire un aiuto in bolletta alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico e alle famiglie numerose.
Come fare per ricevere il bonus sociale?
Relativamente alle forniture di energia elettrica è possibile richiedere il bonus anche per motivi di disagio fisico, nel caso in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchi elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, che sono riconosciuti dalla legge ed elencati in Gazzetta Ufficiale.
In tutti gli altri casi l’agevolazione è concessa per luce e gas a coloro che rientrano nei limiti di reddito definiti dalla normativa ed in base alla numerosità del nucleo familiare
Dal 1° Gennaio 2021 la regolamentazione ha previsto importanti semplificazioni che riassumiamo qui di seguito:
Dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale per disagio economico sarà riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono state aggiornate con la Legge di Bilancio 2023 e dall’art. 1 comma 1 del D.L. 34 del 30/03/2023 come segue:
- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 €, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 30.000 €, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza oppure
- appartenere ad un nucleo familiare con meno di 4 figli a carico e ISEE non superiore a 15.000 €.
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.
Cosa dovranno fare dal 2021 i cittadini per ottenere i bonus per disagio economico?
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.)
Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni al SII (Sistema Informativo Integrato), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.
Quali bonus verranno erogati automaticamente?
Dal 1° Gennaio 2021 ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente:
- il bonus elettrico per disagio economico,
- il bonus gas
- il bonus idrico
Per evidenti ragioni il bonus per disagio fisico non potrà essere erogato automaticamente ed i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.
Per maggiori informazioni consulta il sito Arera.
Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo.
Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono
tenuti a prendere parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a
partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.
Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale
condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria. L’eventuale accordo presso il Servizio
Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice
competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.
Per maggiori informazioni consulta il sito Arera.