Servizio clienti

Consulta le domande più frequenti e scopri tutti i vantaggi dei servizi di Italy Green Power

Siamo al tuo fianco per offrirti supporto e rispondere i tuoi dubbi.
In questa sezione potrai conoscere a fondo le bollette delle tue utenze; potrai inoltre consultare informazioni relative alla sicurezza degli impianti di utenza luce – gas.

Consulta periodicamente questa pagina per ricevere approfondimenti e informazioni aggiuntive a tutela dei diritti del consumatore. Per qualunque ulteriore dubbio non esitare a contattarci.

Tutela della vulnerabilità

Cosa succede dal 1° gennaio 2024

Con la fine del mercato di tutela gas disciplinato dalla Legge n. 124/2017 (come successivamente modificata e integrata) e dal Decreto-legge n. 115/2022, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha predisposto il “Servizio di Tutela della Vulnerabilità” che ha condizioni economiche e contrattuali definite da ARERA – riservato ai soli clienti identificati come “vulnerabili”.

Secondo quanto definito dal Decreto-legge n.115/2022, sono considerati “clienti vulnerabili” i clienti domestici che rientrano in una delle seguenti condizioni:

  • hanno compiuto 76 anni di età;
  • si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (titolari del bonus sociale per disagio economico nell’anno in corso o nell’anno precedente);
  • rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • sono titolari di utenze ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Per maggiori informazioni sui diritti dei clienti vulnerabili visita la seguente pagina (link)

Proroga agevolazioni utenze alluvionate
A seguito degli eventi metereologici eccezionali che hanno colpito parte dei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana nello scorso mese di maggio, Italy Green Power informa tutti i propri clienti sulle misure straordinarie e urgenti che il Governo ha previsto con il D.L. 61/2023 per fronteggiare l’emergenza. Tali misure sono state recepite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con le delibere 216/2023/R/com e 267/2023/R/com. Nel periodo dal 01/05/2023 al 31/08/2023 sono previste le seguenti agevolazioni:

•  La sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza compresa nel periodo sopra indicato. Sono incluse le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per l’allacciamento, l’attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro;

•  Durante il periodo non sarà applica la disciplina relativa alla morosità nel periodo di sospensione, anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 1° maggio 2023. Nello specifico sono sospese le azioni di sollecito del credito, le richieste di sospensione della fornitura e non matureranno interessi di mora.

•  A partire dal 1° settembre 2023, è possibile usufruire automaticamente di una rateizzazione effettuata secondo le modalità previste dalla Delibera 267/2023/R/com: durata 12 mesi, senza il pagamento di interessi, importi rata non inferiori a 20€, periodicità di emissione pari a quella di fatturazione.

Se l’importo delle rate risulta inferiore a 20 € il periodo di rateizzazione può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione. Nel caso in cui l’importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura, sia inferiore a 50 € non è prevista la rateizzazione.

In alternativa è possibile pagare fin da subito le bollette sospese rinunciando alla rateizzazione e/o richiedere un piano di durata inferiore.

Con successivo provvedimento del 4 agosto ARERA, con la Delibera 390/2023/R/com, ha prorogato fino al 31 ottobre 2023 le agevolazioni riferite alla sospensione dei termini di pagamento e delle azioni di sospensione della fornitura e a partire dal 1° novembre 2023 la rateizzazione delle fatture.

La proroga è a favore dei soli clienti titolari di forniture inerenti immobili che siano risultati compromessi nella loro integrità funzionale a causa degli eventi alluvionali.

Per poter beneficiare di tale proroga i soggetti interessati dovranno inviare, entro il 31 agosto 2023 o comunque entro la data di conclusione del periodo di sospensione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si comunica che l’abitazione e/o la sede sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023.

Il modulo dovrà essere inviato debitamente compilato, firmato e corredato da copia del documento d’identità.

Per comunicare eventuali modifiche di domicilio al fine del corretto recapito delle fatture o avvisi è possibile contattare il numero verde: 800 688 718



Proroga agevolazioni utenze terremotate del Centro Italia anni 2016 e 2017

Si informano gli utenti che con la Legge di Bilancio 2023 il legislatore è intervenuto nuovamente a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 e, in particolare, a favore delle utenze e forniture site nelle zone rosse, disponendo all’articolo 1, comma 755, che “le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, […], sono prorogate fino al 31 dicembre 2023”.

inoltre, la medesima legge di Bilancio 2023, all’articolo 1, comma 756, ha modificato l’articolo 8, comma 1ter, terzo periodo, del decreto-legge 123/19, prevedendo come termine ultimo per la proroga delle agevolazioni di natura tariffaria, il 31 dicembre 2023; per meglio precisare, con l’ultima richiamata modifica le agevolazioni previste a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia (di cui al primo periodo del medesimo comma 1ter) e i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (di cui al secondo periodo del medesimo comma 1ter) “[…] sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.”.

Con Delibera 40/2014/R/gas del 06 febbraio 2014 l’Autorità ha definito le nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas. La delibera approva nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas e da avvio alla disciplina degli accertamenti per gli impianti di utenza modificati o trasformati.

Le utenze soggette alla nuova disciplina sono esclusivamente gli impianti a gas alimentati tramite reti
canalizzate per uso non tecnologico, ossia uso riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda
sanitaria, condizionamento.
Gli oneri posti a copertura dei costi per gli interventi eseguiti dal distributore locale per gli accertamenti
effettuati sono definiti nel seguente allegato F/40 di cui la invitiamo a prendere visione.

Una nuova grafica, contenuti chiari e sintetici, per aiutarti a conoscere i tuoi consumi energetici in modo facile e trasparente. Italy Green Power, in conformità con la Delibera 501/2014 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha realizzato una bolletta facile da consultare, e guida alla lettura della bolletta relativa all’offerta che hai sottoscritto (indicata all’interno della bolletta).
Scarica la guida alla lettura dalla bolletta per il tuo contratto qui:

Cos’è la costituzione in mora?

In caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine della scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, al Cliente Domestico sulle somme scadute sarà applicato l’interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 8 punti percentuali. Al Cliente Non Domestico, in caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine di scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, sarà applicato l’interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal ex D.lgs. 231/02 in vigore alla data dell’inadempimento. I maggiori costi sostenuti e le spese per l’incasso di fatture non regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal Contratto, saranno a carico del Cliente, al quale verranno automaticamente addebitate.
In caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, trascorsi almeno 3 (tre) giorni dalla data di scadenza della fattura, IGP avrà facoltà di costituire in mora il Cliente, con diffida inviata a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione equivalente, indicando il termine ultimo per il pagamento pari ad almeno 10 (dieci) giorni solari dalla data di invio della stessa da parte IGP, e in tutti gli altri casi in linea con le normative vigenti e richiedendo l’invio dei documenti dai quali si evinca l’avvenuto pagamento all’indirizzo mail info@italygreenpower.com .
IGP, senza dilazione né altro avviso e fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito, potrà
richiedere al Distributore la sospensione della fornitura non prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo indicato in diffida. Le spese relative all’azione di diffida ed agli eventuali solleciti di
pagamento inviati, saranno addebitate al Cliente, salvo in ogni caso il rimborso degli ulteriori costi ed il
risarcimento dei danni subiti da IGP.
Nel caso in cui il Cliente sia connesso in Bassa Tensione e sussistano le condizioni tecniche del Contatore,
prima di procedere alla sospensione della Fornitura, IGP ridurrà la potenza di emissione ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza, in caso di
persistente inadempimento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.
In qualunque evenienza il Cliente è tenuto a consentire al Distributore il libero accesso ai locali in cui è
ubicato l’impianto di misura.


Ai sensi dell’art. 1456 CC, decorsi 30 giorni dalla sospensione per morosità senza che il Cliente abbia fornito adeguata documentazione e/o prova dell’avvenuto pagamento della/e fattura/e insoluta/e, IGP potrà dichiarare risolto il contratto di fornitura richiedendo al Distributore gas/elettrico la cessazione
amministrativa per morosità del PDR e/o a rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e
dispacciamento.


Qualora il Distributore non abbia potuto provvedere alla sunnominata sospensione della fornitura (ad
esempio a causa del Contatore non accessibile) IGP avrà facoltà di richiedere l’interruzione della fornitura
attraverso intervento tecnico più complesso (ad esempio taglio colonna o taglio diramazione) ed in tal caso il Contratto sarà risolto all’atto dell’esecuzione dell’intervento da parte del Distributore.
La riattivazione della fornitura sarà possibile a fronte del pagamento delle somme dovute e di invio di
idonea comunicazione a IGP dell’avvenuto pagamento che consenta a IGP di inoltrare al Distributore la
richiesta secondo le tempistiche previste per il gas dal TUDG – RQDG e per l’energia elettrica del TIQE.
Per il Cliente Non Domestico avente fornitura congiunta di Gas ed Energia Elettrica la sospensione per
morosità potrà essere richiesta per l’utenza Gas anche in presenza di scaduti riferiti alla sola fornitura di
Energia Elettrica e viceversa per l’utenza Energia Elettrica anche in presenza di scaduti riferiti alla sola
fornitura di Gas.
Nei casi in cui non sia stato possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura IGP avrà diritto di
risolvere il Contratto ex art. 1456 CC e comunicare al SII la risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II del
TIMG per la fornitura di Gas o ai sensi del Titolo II del TIMOE per la fornitura di Energia Elettrica.
IGP corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a:


a) 30€ nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di
potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

b) 20€ nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:

  • I) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  • II) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di
    costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
  • III) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per sospensione della fornitura per morosità.


In deroga a quanto sopra citato, IGP può richiedere la sospensione/interruzione della Fornitura di Gas e/o
Energia Elettrica al Distributore gas e/o Distributore elettrico, anche senza preavviso, a motivo di accertata
appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore gas e/o Contatore elettrico ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. IGP, nel caso la Fornitura sia stata sospesa per morosità e a fronte del pagamento da parte del Cliente finale moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare tempestivamente al Distributore gas e/o Distributore elettrico, la richiesta di riattivazione della Fornitura a seguito della sospensione per morosità secondo quanto previsto dal TUDG – RQDG, dal TIQE, dal TIMG e dal TIMOE. Tutte le spese per la disattivazione e l’eventuale riattivazione sono a carico del Cliente non consumatore il quale corrisponderà il costo dell’intervento del Distributore oltre agli oneri amministrativi sostenuti da IGP.
Il Cliente può richiedere la rateizzazione entro e non oltre i 10 giorni successivi la scadenza della bolletta
inviando una richiesta scritta a IGP. La rateizzazione può essere concessa solo per importi superiori a 50,00 € secondo le modalità definite dal TIV e dal TIVG e sulle somme oggetto di rateizzazione saranno calcolati interessi calcolati dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta applicando il Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.

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