Come previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico art.6 comma 5 del 31 Luglio 2009, pubblichiamo nella tabella di seguito le informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di Combustibili utilizzato per la produzione dell’energia immessa nel sistema elettrico italiano, ivi inclusa l’energia importata, come pubblicato dal gestore dei servizi elettrici (GSE – www.gse.it).

Tabella Mix Energetico – aggiornamento Maggio 2023

Una copertura contro i rischi per chi usa il gas
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas.

L’assicurazione è disciplinata dall’Autorità, che ne ha affidato la gestione, in qualità di contraente per conto dei clienti finali assicurati, al Comitato italiano gas (CIG).

Chi ne beneficia
L’assicurazione è stipulata dal CIG per conto dei clienti finali; la copertura assicurativa opera quindi automaticamente, senza che il cliente finale debba firmare un apposito contratto, per:

le utenze domestiche e i condomini con uso domestico;
le utenze per attività di servizio pubblico e per usi diversi dotate di misuratori di classe non superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta).
Sono escluse le utenze di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione.

Quali rischi copre
L’assicurazione vale per gli infortuni, per i danni materiali a beni immobili e/o cose e per le conseguenze della responsabilità civile, derivanti da sinistri che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas a valle del punto di riconsegna della rete di distribuzione o di trasporto (in genere il contatore gas), da qualsiasi evento occasionate, inclusi suicidio, tentato suicidio o fatto doloso.

Quanto costa
I costi dell’assicurazione sono coperti mediante uno specifico corrispettivo, che viene applicato in bolletta una volta l’anno. A partire dal 2019, questo corrispettivo è stato ridotto a 45 centesimi di euro/anno.

In applicazione della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) si potranno non pagare le bollette contenenti importi di consumi risalenti a più di due anni comunicando tempestivamente la propria volontà di eccepire la prescrizione.

Scarica qui il modulo per la richiesta di prescrizione degli importi fatturati per la fornitura di energia elettrica e gas

Con Delibera 40/2014/R/gas del 06 febbraio 2014 l’Autorità ha definito le nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas. La delibera approva nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas e da avvio alla disciplina degli accertamenti per gli impianti di utenza modificati o trasformati.

Le utenze soggette alla nuova disciplina sono esclusivamente gli impianti a gas alimentati tramite reti
canalizzate per uso non tecnologico, ossia uso riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda
sanitaria, condizionamento.
Gli oneri posti a copertura dei costi per gli interventi eseguiti dal distributore locale per gli accertamenti
effettuati sono definiti nel seguente allegato F/40 di cui la invitiamo a prendere visione.

Se hai bisogno di comunicare un guasto, inviare una segnalazione o un reclamo il customer care di IGP sarà felice di supportarti per risolvere il tuo problema. Puoi contattarci:

  • Tramite il numero verde 800 688 718 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18.00)
  • Inviando una e-mail all’indirizzo reclami@italygreenpower.com
  • Compilando e inviando il seguente modulo reclami

Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti nel mercato del gas possono scegliere il proprio fornitore e venditore, cioè la società che ha il compito di gestire la fornitura.

Per coloro che non hanno esercitato la facoltà di scegliere il proprio fornitore esiste il Servizio di Tutela, che garantisce l’erogazione di gas a prezzi definiti dall’Autorità ai clienti domestici.
Le condizioni economiche standard sono definite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ex AEEGSI) in base all’andamento dei costi del servizio e delle materie prime.

Se il cliente domestico non ha scelto il proprio fornitore, continua ad essere servito dal suo tradizionale fornitore, pagando il gas in base alle condizioni economiche standard definite l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Questo regime economico di erogazione della fornitura è chiamato “servizio di tutela”, e l’esercente della vendita è tenuto a garantire alle tipologie di clienti indicate nella delibera dell’AEEGSI 64/ 09 e s.m.i.

Il Servizio di Tutela è destinato a:

  • famiglie che non hanno scelto il proprio fornitore.

L’esercente della vendita è tenuto a offrire il Servizio di Tutela alle tipologie di clienti indicate nella delibera dell’AEEGSI 64/ 09 e s.m.i.

Una nuova grafica, contenuti chiari e sintetici, per aiutarti a conoscere i tuoi consumi energetici in modo facile e trasparente. Italy Green Power, in conformità con la Delibera 501/2014 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha realizzato una bolletta facile da consultare, e guida alla lettura della bolletta relativa all’offerta che hai sottoscritto (indicata all’interno della bolletta).
Scarica la guida alla lettura dalla bolletta per il tuo contratto qui:

Cos’è la costituzione in mora?

In caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine della scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, al Cliente Domestico sulle somme scadute sarà applicato l’interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 8 punti percentuali. Al Cliente Non Domestico, in caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine di scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, sarà applicato l’interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal ex D.lgs. 231/02 in vigore alla data dell’inadempimento. I maggiori costi sostenuti e le spese per l’incasso di fatture non regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal Contratto, saranno a carico del Cliente, al quale verranno automaticamente addebitate.
In caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, trascorsi almeno 3 (tre) giorni dalla data di scadenza della fattura, IGP avrà facoltà di costituire in mora il Cliente, con diffida inviata a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione equivalente, indicando il termine ultimo per il pagamento pari ad almeno 10 (dieci) giorni solari dalla data di invio della stessa da parte IGP, e in tutti gli altri casi in linea con le normative vigenti e richiedendo l’invio dei documenti dai quali si evinca l’avvenuto pagamento all’indirizzo mail info@italygreenpower.com .
IGP, senza dilazione né altro avviso e fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito, potrà
richiedere al Distributore la sospensione della fornitura non prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo indicato in diffida. Le spese relative all’azione di diffida ed agli eventuali solleciti di
pagamento inviati, saranno addebitate al Cliente, salvo in ogni caso il rimborso degli ulteriori costi ed il
risarcimento dei danni subiti da IGP.
Nel caso in cui il Cliente sia connesso in Bassa Tensione e sussistano le condizioni tecniche del Contatore,
prima di procedere alla sospensione della Fornitura, IGP ridurrà la potenza di emissione ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza, in caso di
persistente inadempimento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.
In qualunque evenienza il Cliente è tenuto a consentire al Distributore il libero accesso ai locali in cui è
ubicato l’impianto di misura.


Ai sensi dell’art. 1456 CC, decorsi 30 giorni dalla sospensione per morosità senza che il Cliente abbia fornito adeguata documentazione e/o prova dell’avvenuto pagamento della/e fattura/e insoluta/e, IGP potrà dichiarare risolto il contratto di fornitura richiedendo al Distributore gas/elettrico la cessazione
amministrativa per morosità del PDR e/o a rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e
dispacciamento.


Qualora il Distributore non abbia potuto provvedere alla sunnominata sospensione della fornitura (ad
esempio a causa del Contatore non accessibile) IGP avrà facoltà di richiedere l’interruzione della fornitura
attraverso intervento tecnico più complesso (ad esempio taglio colonna o taglio diramazione) ed in tal caso il Contratto sarà risolto all’atto dell’esecuzione dell’intervento da parte del Distributore.
La riattivazione della fornitura sarà possibile a fronte del pagamento delle somme dovute e di invio di
idonea comunicazione a IGP dell’avvenuto pagamento che consenta a IGP di inoltrare al Distributore la
richiesta secondo le tempistiche previste per il gas dal TUDG – RQDG e per l’energia elettrica del TIQE.
Per il Cliente Non Domestico avente fornitura congiunta di Gas ed Energia Elettrica la sospensione per
morosità potrà essere richiesta per l’utenza Gas anche in presenza di scaduti riferiti alla sola fornitura di
Energia Elettrica e viceversa per l’utenza Energia Elettrica anche in presenza di scaduti riferiti alla sola
fornitura di Gas.
Nei casi in cui non sia stato possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura IGP avrà diritto di
risolvere il Contratto ex art. 1456 CC e comunicare al SII la risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II del
TIMG per la fornitura di Gas o ai sensi del Titolo II del TIMOE per la fornitura di Energia Elettrica.
IGP corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a:


a) 30€ nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di
potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

b) 20€ nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:

  • I) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  • II) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di
    costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
  • III) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per sospensione della fornitura per morosità.


In deroga a quanto sopra citato, IGP può richiedere la sospensione/interruzione della Fornitura di Gas e/o
Energia Elettrica al Distributore gas e/o Distributore elettrico, anche senza preavviso, a motivo di accertata
appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore gas e/o Contatore elettrico ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. IGP, nel caso la Fornitura sia stata sospesa per morosità e a fronte del pagamento da parte del Cliente finale moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare tempestivamente al Distributore gas e/o Distributore elettrico, la richiesta di riattivazione della Fornitura a seguito della sospensione per morosità secondo quanto previsto dal TUDG – RQDG, dal TIQE, dal TIMG e dal TIMOE. Tutte le spese per la disattivazione e l’eventuale riattivazione sono a carico del Cliente non consumatore il quale corrisponderà il costo dell’intervento del Distributore oltre agli oneri amministrativi sostenuti da IGP.
Il Cliente può richiedere la rateizzazione entro e non oltre i 10 giorni successivi la scadenza della bolletta
inviando una richiesta scritta a IGP. La rateizzazione può essere concessa solo per importi superiori a 50,00 € secondo le modalità definite dal TIV e dal TIVG e sulle somme oggetto di rateizzazione saranno calcolati interessi calcolati dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta applicando il Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.

Il bonus sociale per l’utenza elettrica e il gas è uno sconto in bolletta, introdotto dal Governo ed attuato dall’Autorità in collaborazione con i comuni italiani. Lo scopo è quello di fornire un aiuto in bolletta alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico e alle famiglie numerose.


Come fare per ricevere il bonus sociale?
Relativamente alle forniture di energia elettrica è possibile richiedere il bonus anche per motivi di disagio fisico, nel caso in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchi elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, che sono riconosciuti dalla legge ed elencati in Gazzetta Ufficiale.

In tutti gli altri casi l’agevolazione è concessa per luce e gas a coloro che rientrano nei limiti di reddito definiti dalla normativa ed in base alla numerosità del nucleo familiare

Dal 1° Gennaio 2021 la regolamentazione ha previsto importanti semplificazioni che riassumiamo qui di seguito:

Dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale per disagio economico sarà riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono state aggiornate con la Legge di Bilancio 2023 e dall’art. 1 comma 1 del D.L. 34 del 30/03/2023 come segue:

  1. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 €, oppure 
  2. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 30.000 €, oppure 
  3. appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza oppure 
  4. appartenere ad un nucleo familiare con meno di 4 figli a carico e ISEE non superiore a 15.000 €.  

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva. 

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza. 

Cosa dovranno fare dal 2021 i cittadini per ottenere i bonus per disagio economico? 

Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF. 

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.) 

Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni al SII (Sistema Informativo Integrato), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.

Quali bonus verranno erogati automaticamente?

Dal 1° Gennaio 2021 ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente: 

  • il bonus elettrico per disagio economico, 
  • il bonus gas 
  • il bonus idrico 

Per evidenti ragioni il bonus per disagio fisico non potrà essere erogato automaticamente ed i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

Per maggiori informazioni consulta il sito Arera.

Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo.

Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono
tenuti a prendere parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a
partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.


Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale
condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria. L’eventuale accordo presso il Servizio
Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice
competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.


Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.

Per maggiori informazioni consulta il sito Arera.

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